Nel decreto Sostegni-bis è contenuta una variante del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Dpi).
La finalità, uguale a quella del precedente tax credit sanificazione disciplinato dall’articolo 125 del decreto legge 34/2020, è favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.
In base alla bozza del Dl, il nuovo credito d’imposta spetta in misura del 30% delle spese sostenute nel mese di giugno, luglio e agosto 2021. Beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall’articolo 13-quater, comma4, del Dl34/2019. Spetta quindi anche ai privati proprietari di un immobile, agevolati pure nella precedente versione, utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze, i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale o le altre unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
Nuove agevolazioni fiscali per le spese di sanificazione
Il credito d’imposta massimo è di 60 mila euro (corrispondente a spese non superiori a 200mila euro) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200milioni di euro per il 2021. Sono agevolabili le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività e degli strumenti utilizzati;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività esercitate dai soggetti beneficiari;
- l’acquisto di Dpi, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai Dpi, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Per le modalità di applicazione e di fruizione si dovrà il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.
Il nuovo tax credit sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24. Non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non si applicano i limiti del quadro RU (250mila euro) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2 milioni del Dl Sostegno-bis).
Cit. Articolo IL SOLE24ORE – Gianluca Dan